C.d.S. - Art. 202 - Pagamento in misura ridotta

Codice della strada

Art. 202 - Pagamento in misura ridotta [1] [2]

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una [3] sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie [4] il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[5] [6]

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.[7] [8]

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.[9] [10]

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.[11]

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.[12]

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.[13]

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione [14].

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni [15].[16]



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 387.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 21.6.2013 n. 69 conv., con mod., nella legge 9.8.2013 n. 98.

[3] Parole così sostituite dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole aggiunte dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.".

[6] Sulla riduzione della sanzione del 30% vedi: Min. Interno - Circ. 12/08/2013 n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 – “Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 c.d.s.”; Min. Interno - Circ. 19/08/2013 n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8 – “Modifica dell'art. 202 del c.d.s. Istruzioni per il pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30% di verbali redatti dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni”; Min. Interno - Circ. 19/08/2013 n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 – “Modifica dell'art. 202 C.d.S.. Pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30%. Disposizioni per la redazione dei verbali di contestazione e per la riscossione delle somme”; Min. Interno - Circ. 20/08/2013 n. 300/A/644/13/101/20/21/1 – “Modifiche all'art.202 c.d.s.: precisazioni del ministero in ordine al pagamento "brevi manu"”; Min. Interno - Circ. 16/09/2013 n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 – “Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del c.d.s.”; Min. Interno - Nota 07/10/2013 n. 300/A/7554/13/101/20/21/1 – “Quesito relativo all'ambito di applicazione dell'articolo 202 del cds come modificato dal D.L. 69/2013 convertito da L. 98/2013”; Min. Interno - Circ. 22/11/2013 n. 300/A/8799/13/101/20/21/1 – “Se il trasgressore paga entro cinque gg.un importo maggiore a quello ridotto del 30% (se applicabile) ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato”.

[7] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.".

[8] In riferimento alla possibilità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento la legge 8.4.2016 n. 49, all'art. 17-quinquies (Strumenti bancari di pagamento) ha previsto: "1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento". Si sottolinea che, trattandosi di interpretazione autentica, il principio è valido e applicabile anche per tutti i pagamenti pregressi all'entrata in vigore della legge. La circolare Ministero dell'interno 14.1.2016, prot. n. 300/A/227/16/127/34, deve pertanto ritenersi superata sul punto. Si segnala che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi di polizia stradale a seguito riscossione proventi sanzionatori in contanti o con strumenti elettronici, per verbali CDS, sono esenti dall'imposta di bollo anche per importi superiori a euro 77,47 (v. Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 25/E e circolare Ministero dell'interno 21.4.2016 n. 300/A/2881/16/127/34).

[9] Comma inserito dalla legge 9.8.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.6.2013 n. 69.

[10] I commi 5-ter e 5-quater dell'art. 20 del D.L. 21.6.2013 n. 69 conv., con mod., nella legge 9.8.2013 n. 98 hanno precisato che: "5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.".

[11] Il presente comma, prima inserito dall'art. 37 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010, è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.".

[12] Il presente comma, prima inserito dall'art. 37 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010, è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.".

[13] Comma inserito dall'art. 37 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole aggiunte dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[15] In relazione alla non ammissibilità al pagamento in misura ridotta in contesti diversi da quelli espressamente indicati, vedi circolari Ministero dell'interno prot. n. 300/A/46289/101/20/21/9 del 6.12.1999, prot. n. M/2413-11 del 21.12.2000 e prot. n. M/6326/57 del 9.5.2001.

[16] Comma aggiunto dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

C.d.S. - Art. 204 - Provvedimenti del prefetto

Codice della strada

Art. 204 - Provvedimenti del prefetto [1] [2] [3] [4]

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni [5] decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,[6] comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.[7]

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.[8]

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.[9]

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro [10] o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.[11] L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.[12]

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[2] Relativamente ai mezzi di impugnativa esperibili, vedi circolare Ministero dell'interno n. 30 del 14.3.2000.

[3] Relativamente al termine concesso al prefetto per decidere sul ricorso, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M2413-10 del 15.2.2001; sulle ordinanze-ingiunzioni emesse oltre il termine prescritto, vedi la circolare Ministero dell'interno prot. n. E.5/9613 del 27.3.2000.

[4] In merito ai cosiddetti preavvisi, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 26.10.1999 e prot. n. M/2413-11 del 24.2.2000; in relazione all'obbligatorietà della previa audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-10 del 8.5.2001.

[5] L'originale termine di 30 giorni è stato sostituito in 60 giorni dall'art. 106 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, e successivamente in 180 giorni dalla legge 23.12.1999, n. 488, e ancora in 90 giorni dall'art. 18, comma 3 della legge 24.11.2000, n. 340, e infine negli attuali 120 giorni dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[6] Relativamente all'eventuale archiviazione del preavviso di violazione direttamente da parte del Comando di polizia che ha rilevato l'infrazione, vedi circolare Ministero dell'interno 17.1.2003, prot. n. M/2413/11.

[7] Il presente comma prima modificato, prima dall'art. 106, D.Lgs. 10.10. 1993, n. 360, poi dall'art. 68 L. 23.12.1999, n. 488 poi dall'art. 18, L. 24.11.2000, n. 340, è stato, poi, così modificato dal' art. 4 D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.".

[8] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[9] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[10] Con D.Lgs. 9.7.1997, n. 237 sono stati soppressi i servizi autonomi di cassa del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

[11] Relativamente al recupero delle spese di notifica, vedi circolare Ministero dell'interno 19.8.2003, prot. n. M/2413-13.

[12] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.".

C.d.S. - Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie [1] [2]

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.[3]

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 389 e 390.

[2] Relativamente alla possibilità di rateizzazione, vedi le circolari del Ministero dell'interno 16.5.2000 prot. n. M/6326-19 e 12.9.2000 prot. n. M/2413/13; per la prescrizione dei termini per il pagamento, vedi le circolari del Ministero dell'interno 19.5.2000 prot. n. M/6326/47, 26.5.2000 prot. n. M/6326/4 e 12.2.2001 n. 11; per l’individuazione dell'ufficio competente al discarico delle somme iscritte a ruolo, vedi circolare Ministero dell'interno 13.3.2000 prot. n. M/6326/4; in merito alle modalità di pagamento di somme determinate dall'A.G., vedi circolare Ministero dell'interno 29.2.2000 prot. n. M/2413-13; in relazione alla mancata previsione di un compenso al Consorzio Nazionale concessionari per la gestione meccanografica della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli, vedi circolare Ministero dell'interno 17.7.2003 prot. n. M/2413-13.

[3] L'art. 8-quinquiesdecies e seguenti della legge 3.8.2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1.7.2009, n. 78, hanno previsto una eccezione al sistema generale.

DPR 495/92 - Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito. (650)

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'art. 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (651)


(650) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(651) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.) - Erronea iscrizione a ruolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.) - Erronea iscrizione a ruolo

1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

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