C.d.S. - Art. 091 - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

Codice della strada

Art. 91 - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore,[1] ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.[2]

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

 

 


[1] Per l'immatricolazione dei veicoli in leasing il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emesso la circolare 8.3.2001 n. 653/C4 che deve essere integrata con la circolare 25.1.2008, n. 7370/23.34, e abroga la circ. n. A30/2000/MOT del 4.12.2000.

[2] Vedi anche l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

C.d.S. - Art. 196 - Principio di solidarietà

Codice della strada

Art. 196 - Principio di solidarietà [1] [2] [3]

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,[4] o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione [5].

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 382.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Relativamente alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il PRA ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ex art. 196, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 13.2.2001. Per la responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-19 del 26.2.2001. Per la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001; per l'applicabilità della confisca amministrativa del veicolo, in caso di reiterazione di violazione, nei confronti di uno dei diversi proprietari di veicoli vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/6326/57 del 4.8.2003.

[4] Parole inserite dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Parole aggiunte dall'art. 102 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) - Solidarietà e iscrizione a ruolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) - Solidarietà e iscrizione a ruolo

1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva.

In vigore da oggi il decreto-legge sicurezza: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. Nella stessa Gazzetta ufficiale è stato, anche, pubblicato il testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione.

Il decreto così come modificato dalla legge di conversione è già in vigore da oggi ed è costituito da 40 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:

Titolo I (artt. 1-15) - Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
Titolo II (artt. 16-31) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
Titolo III (artt. 32-38) - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Titolo IV (artt. 39-40) - Disposizioni finanziaruie e finali.

Con il Decreto sicurezza sono state apportate significative modifiche al codice della strada:

1 - Art. 7 c.d.s. - L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale;

2 - Art. 93 c.d.s. - Le modifiche vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c.;

3 - Art. 132 c.d.s. - L'articolo, secondo cui il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato.

4 - Art. 196 c.d.s. - Introduce delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: per l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo;

5 - Art. 213 c.d.s. - Il nuovo testo introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli:

- tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);

- in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell'art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;

- la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;

- è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal codice della strada;

6 - Art. 214 c.d.s. - Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli;

7 - Art. 215-bis c.d.s. - Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati - introdotto nuovo articolo;

8 - D.Lgs. 66/1948 - Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo.

D.L. 11/2018 conv. in L. 01/12/2018 n. 132 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (Stralcio)

 

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