Approvato il decreto fiscale: novità per chi circola senza assicurazione r.c.

Il decreto fiscale 2019 è stato approvato il 13 dicembre dalla Camera in via definitiva senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato il 29 novembre, e si attende ora la sua pubblicazione.

Con 227 voti favorevoli e 143 contrari la Camera ha approvato in via definitiva il Ddl n. 1408, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
Tra le disposizioni urgenti affrontate dal provvedimento, il Senato, in sede di esame del decreto-legge, aveva inserito l’articolo 23-bis, che ha apportato modifiche all’art. 193 del codice della strada in materia di “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”.

Art. 23-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di circolazione).
1. All’articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo”;
c) al comma 3, le parole: “ad un quarto”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “alla metà”.
2. Alla tabella allegata all’articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “Art. 193, comma 2 - 5”.

 

C.d.S. - Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Codice della strada

Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile [1] [2]

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi [3].

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.[4]

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.[5] La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 [6].[7] [8]

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.[9]

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.[10]

[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 15.7.2009 n. 94; legge 12.11.2011 n. 183.

[2] Relativamente a sequestro e confisca del veicolo non assicurato, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/6326/50 del 8.2.2000; in merito al sequestro del veicolo sulla base di ammissione spontanea del conducente di non essere munito di copertura assicurativa, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/28 del 25.10.1999; relativamente alla possibilità di iscrizione immediata a ruolo, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 19.7.2000.

[3] L'attuale normativa è contenuta nel decreto legislativo 7.9.2005 n. 209 relativo alla disciplina più generale del "Codice delle assicurazioni private" che ha abrogato la legge 24.12.1969, n. 990.

[4] Relativamente ai soggetti responsabili della violazione vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-6 del 10.2.2000.

[5] Periodi così modificati dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotti dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003): "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.".

[6] Relativamente alla mancata semplificazione del procedimento di confisca, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.8.2003 prot. n. M/2413-6.

[7] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, sostituito dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003):"4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.".

[8] Vedi anche la circolare del Ministero dell'interno 12.8.2003 n. 300/A/1/44249/101/3/3/8.

[9] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[10] Comma aggiunto dalla legge 12.11.2011 n. 183, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2012.

Le disposizioni ministeriali sulle modifiche all'art. 193 del cds

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare nr. 9742 del 24 dicembre 2018 sulle modifiche all'art. 193 e 126bis del codice della strada.

 La disposizione ministeriale definisce, in particolare, la procedura in caso di violazione ripetuta nel biennio, specificando che:

- si applica con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della modifica, e cioè sia la prima sia la seconda violazione deveono essere accertate a partire dal 19.12.2018;

- si applica anche se il trasgressore si sia avvalso della riduzione della sanzione alla metà (prima ad un quarto) prevista dal comma 3;

- la sanzione accessoria del fermo, dopo il dissequestro, non si applica in caso di richiesta di rottamazione del veicolo.

 

Min. Interno - Circ. 18/04/2023 n. 300/STRAD/1/13561.U/2023 -

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/13561.U/2023

Roma, 18 aprile 2023

OGGETTO: Applicazione dell'art. 193 del codice della strada. - Decorrenza del premio assicurativo per almeno 6 mesi.

 

Si fa riferimento alla nota prot. 15356 del 04/04/2023 di codesto Ufficio, a seguito del parere inerente l'oggetto, richiesto dalla Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure.

L'articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l'interessato, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, può richiedere il dissequestro del veicolo all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione.

La norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l'avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo.

L'articolato di legge, opera un mero rimando all'estensione della durata della copertura assicurativa che deve essere attiva al momento in cui è richiesto il dissequestro. La decorrenza del premio di almeno sei mesi deve essere considerata quale elemento a se stante, che non sia collegato alle formalità per la restituzione del veicolo.

D'altro canto, se così non fosse, non potrebbe essere concretamente applicato il comma 3 dello stesso articolo 193 del codice della strada, dove è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui la copertura assicurativa venga riattivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901 del codice civile. In tali casi, infatti, la polizza semestrale esibita, avrebbe comunque una durata inferiore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell'arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

Con riferimento al caso specifico, se il contratto è annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito. In tale ipotesi, il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo.

Diversamente, il veicolo rimarrebbe sequestrato fino alla scadenza del contratto assicurativo e, solo successivamente, con la stipula di una nuova polizza, potrà essere restituito all'interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastropasqua

 

Min. Interno - Parere 03/04/2017 n. 300/A/2791/17/124/9 - Validità e limiti della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Prot. 300/A/2791/17/124/9

03/04/2017

OGGETTO: Validità e limiti della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero.

 

È stata posta all'attenzione di questo Ufficio la questione relativa ai limiti di validità della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero e circolanti temporaneamente sul territorio nazionale.

Come noto, in materia vige il principio della cosiddetta "copertura presuntiva", regolato dall'art. 5 del DM Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 che, nel recepire la Convenzione multilaterale di garanzia di Madrid del 1991 (1), consente di considerare assolto l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per i veicoli a motore immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea (2) che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tale meccanismo, consistente in una presunzione legale assoluta, comporta il venire meno dell'obbligo di esibire un contratto di assicurazione valido per i conducenti di veicoli immatricolati in uno dei Paesi elencati dall'art. 5 del DM, proprio in forza dell'esistenza di un ufficio nazionale che si assume l'obbligo di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.

Ciò posto, è sorto il problema concernente i limiti entro i quali opera tale "copertura presuntiva", ovvero se la stessa sia garantita anche nel caso in cui il contratto di assicurazione, stipulato con la compagnia dello Stato di immatricolazione, non sia per qualsiasi motivo valido.

Sul punto è stato interessato l'Ufficio Centrale Italiano, ufficio nazionale di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, che si è espresso rappresentando che la cosiddetta "copertura presuntiva", per i Paesi aderenti alla Convenzione di Madrid, opera in tutti i casi in cui il veicolo straniero risulti regolarmente immatricolato.

In particolare, l'UCI ha precisato che, a seguito di richiesta di risarcimento darmi conseguente ad incidente stradale, l'ufficio nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo viene contattato dall'ufficio nazionale del Paese ove è avvenuto il sinistro affinché verifichi se il veicolo responsabile sia regolarmente immatricolato nel proprio Paese. In caso positivo, l'Ufficio nazionale estero fornisce la propria garanzia per il risarcimento del dannoo, indipendentemente dall'esistenza di una copertura assicurativa. Diversamente, qualora il veicolo non dovesse risultare immatricolato, l'Ufficio nazionale estero non può risarcire il danneggiato .l il quale conserva, comunque, la possibilità di richiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ove ne ricorrano i presupposti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno

Note:

(1) Il sistema previsto dalla Convenzione è basato sull'istituzione, in ogni Stato aderente, di un "ufficio nazionale di assicurazione", denominato bureaux; quello italiano è l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano). Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, l'ufficio centrale si rende garante per il risarcimento, conservando il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale dello Stato presso la quale il veicolo è assicurato; in assenza di contratto assicurativo, il diritto di rivalsa sarà esercitato direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.

(2) L'intera disciplina viene applicata, in maniera reciproca, da tutti gli Stati membri dell'UE, ma anche da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (a cui aderiscono, oltre ai paesi UE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre che da Andorra e Svizzera. Il regime della "copertura presuntiva" non trova automatica applicazione negli Stati membri dell'Unione, in quanto rimane comunque necessario che venga preventivamente concluso un accordo tra i rispettivi Uffici nazionali di assicurazione (bureaux).

Min. Interno - Parere 03/04/2017 n. 300/A/2792/17/124/9 - Applicazione art. 193 CdS a veicoli con immatricolazione di diverso Stato UE, continuativamente stazionanti nel territorio di competenza stazionanti

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI DELLA POLIZIA Dl STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Prot. 300/A/2792/17/124/9

03/04/2017

OGGETTO: Applicazione art. 193 CdS a veicoli con immatricolazione di diverso Stato UE, continuativamente stazionanti nel territorio di competenza.

 

In riferimento alta nota del 14 febbraio u.s., avente pari oggetto, ed in relazione al parere espresso in merito dall'Ufficio Centrale Italiano, per quanto di competenza di questo Ufficio, si rappresenta quanto segue.

In ragione di quanto sostenuto dall'UCI in merito alla vigenza del principio della cosiddetta "copertura presuntiva" per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell'allegato l del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppa Economico, n. 86 del 1° aprile 2008, si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 CdS, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa.

Ad analoga soluzione deve pervenirsi nel caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul Territorio dello Stato da più di un anno e non si sia proceduto alla sua "nazionalizzazione" attraverso immatricolazione. Infatti, in tal caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente nel territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all'art. 193 CdS, in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno

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