C.d.S. - Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Codice della strada

Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide [1]

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.[2] [3]

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche art. 381 regolamento c.d.s. e relativi allegati, come modificati dal DPR 30.7.2012 n. 151.

[2] Con l'art. 33, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001) è stata prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio del contrassegno.

[3] Per il contenuto del contrassegno vedi D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il cui art. 74 come modificato dall'art. 58 della legge 29.7.2010 n. 120 prevede che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.

DPR 495/92 - Art. 381 (Art. 188 cds) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (AGG)

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 381 (Art. 188 c.d.s.) Strutture, contrassegno[1] e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale[2] [3]. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: “simbolo di accessibilità” di cui alla figura V.5.[4]

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale[5] di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o[6] sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.[7]

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità[8]. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.[9]

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto[10] autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.[11]

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute[12] [13].

 


[1] Parole inserite dall’art. 1 del DPR 30.7.2012 n. 151

[2] Periodo aggiunto dall’art. 217 del D.P.R. 16.9.1996 n. 610.

[3] Vedi art. 4, c. 2-bis introdotto dalla legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5, che recita: “2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.”. Relativamente all’ambito di applicazione dell’autorizzazione, vedi circolare del Ministero dell’interno - DGAGAP prot. n. M/2413-34 del 18.6.2001.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del DPR 30.7.2012 n. 151

[5] Parole così sostituite dall’art. 1 del DPR 30.7.2012 n. 151

[6] Parole inserite dall’art. 1 del D.P.R. 30.7.2012 n. 151, in vigore dal 15.9.2012.

[7] Con l'art. 1 del D.P.R. 30.7.2012 n. 151 sono stati soppressi i seguenti periodi: "Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.”.

[8] Il periodo “Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3” è stato soppresso dall’art. 217 del D.P.R. 16.9.1996 n. 610.

[9] Periodo inserito dall’art. 1 del D.P.R. 30.7.2012 n. 151, in vigore dal 15.9.2012.

[10] Parole così sostituite dall’art. 217 del D.P.R. 16.9.1996 n. 610.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 30.7.2012 n. 151, in vigore dal 15.9.2012.

[12] Parole così sostituite dall’art. 1 del D.P.R. 30.7.2012 n. 151, in vigore dal 15.9.2012.

[13] In attesa dell’emanazione di tale disciplinare tecnico, valgono, in quanto compatibili, le norme dettate con: legge 30.3.1971 n. 118; D.P.R. 24.7.1996 n. 503; D.M. 14.6.1989 n. 236.

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