C.d.S. - Art. 182 - Circolazione dei velocipedi

Codice della strada

Art. 182 - Circolazione dei velocipedi [1] [2]

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le [3] attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5 [4].

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono [5] essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo [6] [7].

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.[8] [9]

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. La sanzione è da euro 41,00 a euro 169,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 377.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] La parola "idonee" è stata soppressa dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Il periodo "In tal caso solo le stesse persone devono pedalare" è stato soppresso dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Comma inserito dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] L'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".

DPR 495/92 - Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. (632)

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. (633)

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.


(632) Comma così modificato dall'art. 213, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(633) Comma così sostituito dall'art. 213, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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