C.d.S. - Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli

Codice della strada

Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli [1] [2]

  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.

     2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.[3]

  1. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  2. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
  3. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
  4. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale [4] retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
  5. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato [5] e riportare gli estremi dell’approvazione.
  6. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.
  7. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione [6] della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

 

[1]        Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 361 e 362.

[2]        Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3]        Comma aggiunto dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2

[4]        Le parole “fluorescente e” sono state soppresse dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5]        Le parole “con decreto del Ministro dei lavori pubblici” sono state soppresse dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6]        Parola così sostituita dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

 

DPR 495/92 - Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti

1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'art. 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.

2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

M.I.T. - D.M. 04/12/2019 - Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
4 dicembre 2019
(G.U. n. 19 del 24.1.2020)

Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, di seguito "Codice della strada";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", e successive modificazioni, di seguito "Regolamento";

Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del Regolamento, che prevede l'obbligo di apporre pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di predispone dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate;

Vista la norma armonizzata EN 12899-1 "Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti" rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;

Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;

Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.

Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità.

2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.

3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2019

Il Ministro: De Micheli

 

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