Codice della strada
Art. 161 - Ingombro della carreggiata [1]
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 356.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) - Ingombro della carreggiata
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'art. 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'art. 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.