C.d.S. - Art. 016 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Codice della strada

Art. 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati [1] [2] [3]

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;[4]

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile [5].

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 26.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Le norme di cui al presente articolo si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti, si applicano le previgenti disposizioni in materia (art. 234 quinto comma c.d.s., come modificato dal D.Lgs. 10.9.1993, n. 360).

[4] Lettera così sostituita dall'art. 11 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Periodo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 020 - Occupazione della sede stradale

Codice della strada

Art. 20 - Occupazione della sede stradale [1] [2] [3] [4]

1. Sulle strade [5] di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata [6] può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione [7].

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria [8].

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,[9] ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 29.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 7.12.1999, n. 472.

[3] L'art. 234 c.d.s., primo comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30.3.1999, n. 83, e dall'art. 29, c. 2, della legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dal 31.12.2000, prevede che per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

[4] Vedi anche i commi da 16 a 18 dell’art. 3, legge 15 luglio 2009, n. 94: ”16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo  20  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  mod.,  il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle  extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza  pubblica,  per  ogni  luogo, possono ordinare l'immediato ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a spese degli occupanti e, se  si  tratta  di  occupazione  a  fine  di commercio, la  chiusura  dell'esercizio  fino  al  pieno  adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel  caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli  obblighi  inerenti  alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a  fine  di  commercio,  copia  del relativo verbale di accertamento e' trasmessa,  a  cura  dell'ufficio accertatore, al comando  della  Guardia  di  finanza  competente  per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.

[5] La parola "statali" è stata soppressa dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Parola così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Parole aggiunte dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[8] Periodo aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; poi sostituito dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[9] Vedi art. 16, 17 e 18 della legge 15.7.2009 n. 94 relativamente al regime sanzionatorio dell'occupazione abusiva di suolo pubblico ai fini commerciali.

C.d.S. - Art. 021 - Opere, depositi e cantieri stradali

Codice della strada

Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali [1]

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.[2]

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi regolamento c.d.s. da art. 30 ad art. 43.

[2] Vedi anche: D.M. 9.6.1995; D.M. 10.7.2002; D.M. 12.12.2011; D.M. 2.5.2012.

DPR 495/92 - Art. 026 - (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per le strade di tipo A, B;

b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.[1]



[1] Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e poi così sostituito dall'art. 24, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

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