C.d.S. - Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli

Codice della strada

Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli [1] [2]

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 [3], e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.[4]

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.[5] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qualvolta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.[6]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 354 e 355.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[3] Parole così sostituite dall'art. 81 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

[5] Periodo aggiunto dall'art. 81 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

DPR 495/92 - Art. 012 (Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

12. (Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.[1]

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 012 Appendice IV

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo I - Appendice IV

Art. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) (681)

1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.

2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;

b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;

c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;

d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);

e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;

f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);

g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;

h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;

i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.


(681) Appendice aggiunta dall'art. 229, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti (614)

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;

b) età non inferiore ad anni 21;

c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2. (612)

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. (613)

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 397.

4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


(612) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. a/A-B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(613) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(614) Per le tariffe di rimozione dei veicoli da applicarsi da parte dei concessionari di cui al presente comma, vedi ilD.M. 4 settembre 1998, n. 401.

DPR 495/92 - Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'art. 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; (615)

b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;

c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;

d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;

e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;

f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;

g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;

h) non superare il peso complessivo di 30 kg;

i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'art. 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 398.

5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


(615) Lettera così modificata dall'art. 200, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Min. Interno - Circ. 13/02/2002 n. 52841 - Rimozione di veicoli coinvolti in sinistri stradali

MINISTERO DELL'INTERNO

Prot. n. 300/A/2/52841/101/20/21/4

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: Rimozione di veicoli coinvolti in sinistri stradali

Sono pervenuti diversi quesiti in ordine alle problematiche connesse al recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali con affidamento in custodia a ditte private, ed in particolare riguardo l'individuazione del soggetto giuridico sul quale ricada l'obbligo di pagamento delle spese di custodia nei citati casi, quando il veicolo recuperato non può o non viene ritirato dal proprietario o dal conducente.

In proposito si annota preliminarmente che gli organi di polizia stradale hanno l'obbligo specifico, ai sensi dell'articolo 11 del c.d.s., di partecipare alle operazioni di soccorso nei casi di incidenti stradali, predisponendo l'arrivo di mezzi e personale specializzato: tra tali attività, rientrano certamente il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli che, a seguito di un sinistro, ingombrano la carreggiata.

In tale circostanza, se il proprietario o il conducente non è presente sul luogo del sinistro (ad esempio, perché trasportato in ospedale), ovvero non è capace di intendere e di volere (ad esempio, perché in accertato stato di ebbrezza alcolica), se il veicolo non è oggetto di sequestro ovvero di fermo amministrativo, l'operatore di polizia deve assumersi l'onere di provvedere per la custodia del veicolo e per il suo recupero in nome e per conto del conducente impossibilitato. Tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dall'articolo 2028 del codice civile - gestione di affari altrui - con la conseguenza che l'operatore di polizia è tenuto a condurla a termine con la massima diligenza.

Peraltro, il compimento di tale attività, se realizzato in nome e per conto del conducente impossibilitato, esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia e l'Amministrazione dalla quale essi dipendono.

Premesso quanto sopra, allo scopo di evitare che l'Amministrazione assuma oneri di gestione che sono incompatibili con le norme sulla contabilità generale dello Stato, gli operatori di polizia, nell'attività di soccorso stradale e di rimozione dei veicoli in seguito ad incidente stradale, dovranno:

a) precisare all'operatore del soccorso stradale fatto intervenire per recuperare e custodire il veicolo che si sta agendo in nome e per conto dell'interessato momentaneamente impossibilitato (All. I);

b) notificare, appena possibile, al conducente, ovvero, se è rintracciabile, al proprietario, l'operazione citata, facendo sottoscrivere apposito verbale, che costituisce ratifica della gestione svolta (All. II).

(Allegati omessi)

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