C.d.S. - Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale

Codice della strada

Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale [1]

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [2]. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4 [3].[4]

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [5] [6].[7] [8]

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214

[2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[3] Parole aggiunte dall'art. 72 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Per l’applicabilità del comma 2 e delle conseguenti sanzioni, vedi circolare Ministero dell'interno 1.9.2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[7] Vedi articolo 201 c.d.s., così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate. Per l'annullabilità dei verbali di accertamento di tali violazioni rilevate con apparecchiature prima del 18.3.2004, vedi circolare Ministero dell'interno 25.6.2004, n. 51/2004.

[8] Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

[9] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

C.d.S. - Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22 [2] [3]. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore [4] e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[5]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,[6] di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.[7] Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [8].[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; 30.12.2004, n. 311; legge 15.7.2009 n. 94.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[3] Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.

[4] Parole così sostituite dall'art. 101 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[6] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[7] Gli originari importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati via via incrementati delle percentuali indicate a fianco a ciascuno dei decreti interministeriali emanati a cadenza biennale : DI 4.1.1995 + 8%; DI 20.12.1996 + 17,5%; DI 22.12.1998 + 21.2%; DI 29.12.2000 + 4,8%; DI 24.12.2002 + 5%; DI 22.12.2004 + 4,1%; DI 29.12.2006 + 3,6%; DI 17.12.2008 + 5%; DI 22.12.2010 + 2,4%; DI 19.12.2012 + 5,4%; DI 16.12.2014 + 0,8%.

[8] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[9] Comma inserito dalla legge 30.12.2004, n. 311, finanziaria 2005, articolo unico, comma 529.

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