C.d.S. - Art. 145 - Precedenza

Codice della strada

Art. 145 - Precedenza [1]

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [2].[3]

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214

[2] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22 [2] [3]. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore [4] e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[5]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,[6] di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.[7] Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [8].[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; 30.12.2004, n. 311; legge 15.7.2009 n. 94.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[3] Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.

[4] Parole così sostituite dall'art. 101 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[6] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[7] Gli originari importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati via via incrementati delle percentuali indicate a fianco a ciascuno dei decreti interministeriali emanati a cadenza biennale : DI 4.1.1995 + 8%; DI 20.12.1996 + 17,5%; DI 22.12.1998 + 21.2%; DI 29.12.2000 + 4,8%; DI 24.12.2002 + 5%; DI 22.12.2004 + 4,1%; DI 29.12.2006 + 3,6%; DI 17.12.2008 + 5%; DI 22.12.2010 + 2,4%; DI 19.12.2012 + 5,4%; DI 16.12.2014 + 0,8%.

[8] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[9] Comma inserito dalla legge 30.12.2004, n. 311, finanziaria 2005, articolo unico, comma 529.

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