C.d.S. - Art. 142 - Limiti di velocità

Codice della strada

Art. 142 - Limiti di velocità [1] [2] [3]

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[4] gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.[5]

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 [6] km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici:[7] 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;[8]

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite [9]. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11 [10].

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,[11] anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[12] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.[13]

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno [14].[15]

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [16].

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 [17].

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00 [18]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi [19].[20]

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828,00 a euro 3.313,00 [21]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[22]

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 [23].

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f) g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.[24] L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. [25]

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[26]

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.[27]

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.[28] [33]

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento [29] annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti [30].[31] [32]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 343, 344 e 345.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[3] Vedi Circolari del Ministero dell’Interno: 25.8.1995, n. 300/A/56516/144/5/20/3; 2.8.2000, n. 81; 5.12.2000, n. 300/A/25554/144/5/20/3; 12.12.2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; 21.3.2001, prot. n. M/2413-12.

[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002, n. 284. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.".

[6] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Le parole "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Parole aggiunte dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[11] Direttive generali del Ministero dell'interno relative all'installazione e all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni sono fornite con circolare prot. n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3.10.2002.

[12] Parole inserite dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[13] Relativamente alla impossibilità di contestazione vedi circolare del Ministero dell'interno n. 24 del 13.4.2001.

In merito all'installazione ed utilizzazione di dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al presente articolo vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2.10.2002 e l'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

L'art. 61 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inoltre previsto modalità specifiche per accertamento delle violazioni ai limiti di velocità da parte degli enti locali.

[14] Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il D.M. 15 agosto 2007.

[15] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[16] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[17] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[18] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[19] In merito alla non possibilità di differire l'esecuzione della sanzione accessoria, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-12 del 4.5.2001.

[20] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.".

[21] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[22] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ".

[23] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[24] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[25] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.".

[26] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".

[27] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[28] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge.

[29] Parole così sostituite dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[30] Periodo aggiunto dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[31] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge, è stato così modificato dall'art. 4-ter D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

[32] L'art. 25, commi 2 e 3, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.".

L'art. 4-ter, c. 16, legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del D.L. 2.3.2012 n. 16 ha precisato che: "16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

[33] Ai sensi dell'art. 18, omma 3bis, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, "Per gli anni 2017 e 2018 le province e le cittaàmetropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale."

C.d.S. - Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22 [2] [3]. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore [4] e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[5]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,[6] di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.[7] Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [8].[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; 30.12.2004, n. 311; legge 15.7.2009 n. 94.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[3] Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.

[4] Parole così sostituite dall'art. 101 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[6] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[7] Gli originari importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati via via incrementati delle percentuali indicate a fianco a ciascuno dei decreti interministeriali emanati a cadenza biennale : DI 4.1.1995 + 8%; DI 20.12.1996 + 17,5%; DI 22.12.1998 + 21.2%; DI 29.12.2000 + 4,8%; DI 24.12.2002 + 5%; DI 22.12.2004 + 4,1%; DI 29.12.2006 + 3,6%; DI 17.12.2008 + 5%; DI 22.12.2010 + 2,4%; DI 19.12.2012 + 5,4%; DI 16.12.2014 + 0,8%.

[8] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[9] Comma inserito dalla legge 30.12.2004, n. 311, finanziaria 2005, articolo unico, comma 529.

Decreto milleproroghe 2020 approvato: misure in materia di trasporto stradale

Il testo del decreto milleproroghe 2020, approvato definitivamente, dispone alcune modifiche in materia di circolazione

  • in materia di sicurezza stradale, si segnala innanzi tutto la modifica delle norme, introdotte dalla legge di bilancio 2020, in materia di circolazione dei monopattini elettrici, rispetto alla quale sono definiti condizioni e limiti introducendo anche specifiche sanzioni. Viene disposta inoltre la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti dei dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione, diversi dai monopattini elettrici. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating. Si prevedono infine sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali (art. 33-bis).
  • in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada si consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare, in deroga ai vincoli di destinazione previsti dalla disciplina vigente, anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità (art. 142, comma 12-ter) e quelle accertate da regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 208, comma 4, oltre che per le funzioni specificamente indicate dal Codice, per finalità diverse: il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (art. 39-bis).

 

DPR 495/92 - Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni temporanee di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni temporanee di velocità

1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.

2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali.

DPR 495/92 - Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'art. 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. (606)

2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

a) dimensioni e colori come riportato in figura V.1;

b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;

c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). (607)

3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. (608)


(606) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(607) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(608) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità (610)

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. (609)

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.


(609) Comma così modificato dall'art. 197, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(610) Per l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature di cui al presente articolo, vedi il D.M. 29 ottobre 1997.

M.I.T. - Min. Interno - D.I. 30/12/2019 - Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
30 dicembre 2019
(G.U. n. 42 del 20.2.2020)

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 è completamente indipendente dalla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati é già regolato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale" e dalla circolare Ministero dell'interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con successivo decreto, procedere alla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta

Art. 1
Modello di relazione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La relazione deve contenere:

a) informazioni generali;

b) l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo;

3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.

Art. 2
Modalità di trasmissione in via informatica della relazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con la sottoscrizione dell'allegato A.

2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città.

3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale.
4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.

Art. 3
Forme associative di Enti locali e procedimenti di fusione

1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato tramite convenzione tra più comuni, il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo le modalità di cui all'art. 2.

2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione è presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente estinto.

Art. 4
Attività di monitoraggio

1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvederà alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvederà alla segnalazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296


Allegato A

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