C.d.S. - Art. 141 - Velocità

Codice della strada

Art. 141 - Velocità [1] [2]

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 [3].

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,[4] chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 [5].[6]

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,0 [7].

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [8].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 342.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[4] Parole aggiunte dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] Con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 sono stati soppressi i seguenti periodi: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 516,00 a euro 5.164,00, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".

[7] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[8] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22 [2] [3]. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore [4] e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[5]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,[6] di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.[7] Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [8].[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; 30.12.2004, n. 311; legge 15.7.2009 n. 94.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[3] Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.

[4] Parole così sostituite dall'art. 101 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[6] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[7] Gli originari importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati via via incrementati delle percentuali indicate a fianco a ciascuno dei decreti interministeriali emanati a cadenza biennale : DI 4.1.1995 + 8%; DI 20.12.1996 + 17,5%; DI 22.12.1998 + 21.2%; DI 29.12.2000 + 4,8%; DI 24.12.2002 + 5%; DI 22.12.2004 + 4,1%; DI 29.12.2006 + 3,6%; DI 17.12.2008 + 5%; DI 22.12.2010 + 2,4%; DI 19.12.2012 + 5,4%; DI 16.12.2014 + 0,8%.

[8] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[9] Comma inserito dalla legge 30.12.2004, n. 311, finanziaria 2005, articolo unico, comma 529.

DPR 495/92 - Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) - Obbligo di limitare la velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) - Obbligo di limitare la velocità

1. L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'art. 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.