C.d.S. - Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate

Codice della strada

Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate [1] [2]

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.[3]

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato [4] della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana,[5] del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano [6] e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano [7].[8]

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza [9] [10].

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.[11]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 28.6.1995, n. 251 conv. nella legge 3.8.1995, n. 351; legge 27.12.1997, n. 449; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del D.L. 1.4.2005, n. 45.

[2] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

[3] Vedi circolari n. 77/93 del 14.4.1993 e n. 288/93 del 9.12.1993 del M.I.T.

[4] Le parole "ai sensi dell'art. 12, comma 1," sono state soppresse dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

[5] Parole inserite dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 ora così sostituite dalla legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del decreto-legge 1.4.2005, n. 45.

[6] Parole inserite dall'art. 5 del D.L. 28.6.1995, n. 251 conv., con mod., nella legge 3.8.1995, n. 351.

[7] Parole aggiunte dall'art. 17, comma 28, della legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998).

[8] Comma, prima modificato dall'art. 5, D.L. 28.04.1995, n. 251, poi modificato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449, e successivamente così modificato dall'art. 8 quinquies, D.L. 31.03.2005, n. 45, con decorrenza dal 01.06.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.".

[9] Periodo aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Relativamente alla interrelazione fra sospensione della patente civile e di quella militare vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-3 del 13.3.2000.

[11] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

Min. Interno - Circ. 28/04/2017 n. 300/A/3524/17/109/41 - Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'art. 138 C.d.s.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Roma, 28 aprile 2017

OGGETTO: Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'articolo 138 Codice della Strada.

 

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. sono pervenute numerose richieste in ordine all'organo competente ad applicare le sanzioni accessorie all'accertamento di reati ed i provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 222 e 223 del C.d.S. e sugli effetti che tali provvedimenti possano avere, investendo eventualmente anche diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dei nuovi reati di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.) e di "lesioni personali stradali" (art. 590-bis c.p.).

È il caso di un soggetto che sia contestualmente in possesso di patente di guida civile di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. 116 del C.d.S. e di patente militare o equiparata ex art. 138, comma 11, del C.d.S. (conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all'art. 139 del C.d.S..

In via preliminare occorre chiarire che la nuova normativa nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente.

La particolare rilevanza del tema rende necessario ribadire alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante [1], secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

Sul tema è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato, con il parere che si allega, in senso sostanzialmente conforme ai predetti orientamenti giurisprudenziali, precisando che le indicazioni sopraindicate depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.

Sulla base del parere sopraindicato, le misure interdittive contemplate dai richiamati artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S., non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all'art. 138 che può essere sospesa o revocata solo dall'autorità amministrativa competente [2]. Viceversa, per i soggetti indicati dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) C.d.S. dotati di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto [3], secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Interno dell'11.8.2004 n. 246. Tale norma stabilisce, inoltre, che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 C.d.S..

In entrambi i casi sopraindicati, l'organo di polizia stradale, che ha rilevato un incidente verificatosi alla guida di un veicolo la cui responsabilità è riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui all'art. 138 ovvero di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo, ma si deve limitare a segnalare l'incidente all'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta.

Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli

Note:

[1] Ex muitis: Cass., SS.UU., n. 12316/2002; Cass., Sez. IV, n. 18521/2014; Cass., Sez. IV, n. 13085/2013; Cass., Sez. IV, n. 45669/2005. Infatti, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha fissato un principio, peraltro ribadito nelle successive sentenze della stessa Corte, secondo cui "perché la patente possa sospendersi si richiede, dunque, come ritiene l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo".

[2] Con riguardo all'organo competente si osserva che la patente di servizio di cui all'art. 138 C.d.S. può essere ritirata, sospesa o revocata solo dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza interessate.

[3] Per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) C.d.S. provvede, invece, l'autorità che l'ha rilasciata.

Allegato alla circolare 28.4.2017 prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Consiglio di Stato - Adunanza di sezione, sez. I - 15.3.2017, n. 654

 

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