C.d.S. - Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

Codice della strada

Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri [1] [2] [3]

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea [4] che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 [5].[6]

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.[7]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 340.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 25.1.2006, n. 29.

[3] Vedi anche art. 216 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), modificato ed integrato dal DPR 5 agosto 1981, n. 499. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 114/3298/21 - Divedi VII del 6.4.1966 ha ritenuta legittima l'utilizzazione degli autoveicoli immatricolati con targa EE ai congiunti fino al terzo grado del titolare purché residenti all'estero od anche a persone residenti in Italia purché si trovi a bordo del veicolo il titolare o il di lui congiunto fino al terzo grado.

[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 25.1.2006, n. 29.

[5] Vedasi lettera A) della circolare 14.5.2007, n. 44878.

[6] Comma prima aggiunto dall'art. 2, d.l. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214, poi, così modificato dall'art. 25 L. 25.01.2006, n. 29, con decorrenza dal 23.02.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.".

[7] Comma così modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003 per l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 12.4.1996 "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo".

DPR 495/92 - Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'art. 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente: (603)

a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C (604) .

3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'art. 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (605)


(603) Alinea così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(604) Lettera così modificata dall'art. 195, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(605) Comma così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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