C.d.S. - Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Codice della strada

Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione [1]

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Il regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998 prevede che per circolare negli Stati dell'Unione europea che impongono l'obbligatorietà della sigla distintiva dello Stato in armonia con quanto previsto all'art. 3 della Convenzione di Vienna del 1968, sia sufficiente la sigla contenuta nelle targhe, conformi a quanto indicato nel predetto regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998, come in quelle italiane, in consegna dal 1999, istituite dal DPR 4.9.1998 n. 355.

DPR 495/92 - Art. 339 (Articoli 132 e 133 Cod. Str.) - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 339 (Articoli 132 e 133 Cod. Str.) - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano

1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'art. 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.

2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

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