C.d.S. - Art. 115 - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Codice della strada

Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; [1]

c) anni diciotto per guidare:

[1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; [2]]

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. [3]

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. [4] [5]

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. [6]

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 [7]. [8]

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo [9]. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. [10]

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. [11]

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo [12]. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. [13]

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; [14] [15]

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. [16] [17]

[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. [18] [19] [20] ]

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 [21] ad euro 625 [22]. [23]

[4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 [24] ad euro 155 [25]. [26] [27] ]

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 se si tratta di animali [28].

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[2] Numero abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[3] Comma modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall'art. 5, comma 1, lett. a), b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[4] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

[5] Per il regolamento recante la disciplina del rilascio e della modalità di esercizio dell'autorizzazione al minore, di cui al presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 2011, n. 213.

[6] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[7] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 331.

[8] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[9] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si applica pertanto la sanzione da euro 157 ad euro 631.

[10] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[11] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[12] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si applica pertanto la sanzione da euro 413 ad euro 1.656.

[13] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[14] Lettera così modificata dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[15] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[16] Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[17] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[18] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[19] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale abrogazione, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011, è stata anticipata al 10 febbraio 2012, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[20] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[21] Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[22] Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[23] Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[24] A norma dell'art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

[25] A norma dell'art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

[26] Comma modificato dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[27] Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[28] Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

C.d.S. - Art. 122 - Esercitazioni di guida

Codice della strada

Art. 122 - Esercitazioni di guida [1] [2] [3]

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.[4] [5]

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità [6].

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P".[7] Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida".[8] Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.[10] [11] [12]

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi art. 334 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120; legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5.

[3] Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mod., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.".

[5] L'art. 20 c. 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

[6] Con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35 è stato soppresso il seguente periodo: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.".

[7] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[8] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[9] L'art. 20 c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto un termine di tre mesi, dal 13.8.2010, entro cui adottare il D.M. e con l'articolo 11-bis della legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5 ne è stata prevista la disciplina sanzionatoria.

[10] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

[12] D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in legge 35/2012, art. 11-bis “2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 159 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 159

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

 

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.D. 10/03/2020 n. 50 - Proroga termini per esami patenti e fogli rosa

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
10 marzo 2020, prot. n. 50

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada

1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

Roma, 10 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: DE MATTEO

 

Vedi anche: M.I.T. - File avviso 10/03/2020 n. 9/2020 - Emergenza Covid 19 - Annullamento sessioni/verbali - Proroghe richieste patente e fogli rosa

 

M.I.T. - D.D. 22/05/2020 n. 148 - Proroga dei termini di cui all'art. 122 c.d.s.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
22 maggio 2020, prot. n. 148

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha preVisto la proroga dei termini per svolgere gli esami di teoria che dovevano svolgersi entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 1, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Considerata, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Roma, 22 maggio 2020

Il Direttore Generale: CICCHETTI

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