C.d.S. - Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Codice della strada

Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida [1] [2] [3]

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico [4] delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza [5] o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [6] o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.[7] In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici [8] [9].[10]

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.[11]

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente [12].[13]

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter [14] deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.[15] La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia [16].[17]

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze [18] [19];

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati [20].[21] adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis) [22]

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale [23].[24]

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi [25] [26].[27]

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.[28]

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.[29]

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;[30]

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri [31]. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.[32] Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D [33].

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.[34]

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.


[1] Vedi il D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 che recepisce la terza direttiva sulla patente di guida.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; legge 7.12.1999, n. 472; legge 22.3.2001, n. 85; legge 30.3.2001, n. 125; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 28.11.2005, n. 246; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[3] A norma dell'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138, gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell'art. 442, c.p.c., avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell’ art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] La parola "dell'Ente" è stata soppressa dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] Parole inserite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] Parole aggiunte dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120

[8] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[9] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[10] L'art. 23 cc. 2 e 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che: le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici, venga disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi emanato con D.D. 31.1.2011 e modificato con D.D. 26.7.2011 prot. n. 22563; le spese relative all'attività di accertamento di cui al comma 2, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

[11] Comma aggiunto dall'art. 32, L. 07.12.1999, n. 472, poi così modificato dall'art. 3, L.22.03.2001, n. 85, con decorrenza dal 15.04.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "2- bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.".

[12] L'art. 23, c. 4 e c. 5, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che le disposizioni del primo e terzo periodo di questo comma 2-ter si applichino, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nel medesimo comma 2-ter, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120, col quale devono essere stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le CML. Come noto i predetti termini sono puramente ordinatori.

[13] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole così sostituite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] La durata di validità dei certificati medici era stata estesa a sei mesi per effetto dell'art. 41 DPR n. 445/2000. Vedi anche circolare DTT 5.7.2001 prot. 1254/M352. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 119, c. 2, c.d.s., dalla legge n. 120/2010, le quali prevedono ora che le certificazioni mediche in parola possano essere rilasciate anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione, non sono più applicabili le disposizioni del citato art. 41 DPR n. 445/2000 alle certificazioni suddette: ciò determina la reviviscenza dell'originaria validità di tre mesi. Vedi anche circolare DTT 10.11.2010 prot. n. 90342/08.03/RU.

[16] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[17] Comma modificato prima dall'art. 15, D.P.R. 19.04.1994, n. 575 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.".

[18] Periodo aggiunto dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[19] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[20] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[21] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[22] Lettera dapprima inserita dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011) e successivamente soppressa dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35. Il testo era: "b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;".

[23] Lettera aggiunta dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[24] Alinea così sostituito dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[25] Vedi modulari per ricorsi in allegato alla circolare MCTC n. 131/1996 dell'8.10.1996.

[26] L'art. 7 della legge 3.4.2001, n. 138 ha previsto che gli accertamenti oculistici degli organi sanitari delle Ferrovie dello Stato sono impugnabili avanti al magistrato ordinario.

[27] Comma sostituito prima dall'art. 8 L. 28.11.2005, n. 246 con decorrenza dal 16.12.2005 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.".

[28] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.9.2003.

[29] Il comma, nonostante non formalmente abrogato, deve ritenersi non più applicabile a seguito delle modifiche apportate al comma 5, vedi circolare DTT prot. 71348 del 6.9.2010.

[30] Sui requisiti psicofisici previsti dal Regolamento al c.d.s. prevalgono quelli indicati nell'allegato III al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore, limitatamente a questa parte, dal 15.5.2011.

[31] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[32] Periodo così inserito dalla legge 30.3.2001, n. 125.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[34] Comma così sostituito dall'art. 60 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

DPR 495/92 - Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida (548)

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. (545)

2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320. (546)

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo. (547)


(545) Comma così modificato dall'art. 179, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(546) A norma dell'art. 179, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il preesistente comma 2 è stato soppresso e i commi successivi sono stati conseguentemente rinumerati.

(547) Comma così modificato dall'art. 179, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(548) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti (549)

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.


(549) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 320 Appendice II

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo IV - Appendice II (717)

Art. 320 (Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete. (716)

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G. Malattie del sangue.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

(716) Punto sostituito dall'art. 1, D.M. 16 ottobre 1998.

(717) Per le modifiche della presente appendice vedi l'Allegato III, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. da a) a c), D.M. 22 dicembre 2015.

DPR 495/92 - Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti (551)

1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. (550)

2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.


(550) Comma così modificato dall'art. 180, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(551) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi (554)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto. (552)

9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale. (553)

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. (553)

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.


(552) Comma così modificato dall'art. 181, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(553) Comma così sostituito dall'art. 181, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(554) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi (555)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'art. 119, comma 2, del codice.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.


(555) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali (556) (557)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.


(556) Articolo così sostituito dall'art. 182, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(557) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (558) (563)

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; (559)

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B. (560)

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto. (561)

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D. (562)


(558) Rubrica così modificata dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(559) Lettera così modificata dall'art. 183, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(560) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(561) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(562) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(563) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (564) (568)

1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo. (565)

2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno. (566)

3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. (567)

4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.


(564) Rubrica così modificata dall'art. 184, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(565) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(566) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(567) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(568) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (569) (572)

1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. (570)

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

[5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti. (571) ]

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'art. 126 del codice.


(569) Rubrica così modificata dall'art. 185, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(570) Comma così modificato dall'art. 185, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(571) Comma abrogato dall'art. 7, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(572) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (573) (575)

1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento. (574)


(573) Rubrica così modificata dall'art. 186, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(574) Comma così modificato dall'art. 186, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(575) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D (576) (578)

1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16. (577)

2. La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.

3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.


(576) Rubrica così sostituita dall'art. 187, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(577) Comma così modificato dall'art. 187, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(578) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 330 - (Art. 119 cds) Commissioni mediche locali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 330 (Art. 119 c.d.s.) Commissioni mediche locali

1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.(2)

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.(2)

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.(2)

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.(2)

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.(2)

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda (6) sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda (6) sanitaria locale.

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) (3), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione (6) nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.(4)

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati (6) delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente (6)una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice (6).

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno (6), di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una (6) per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa (1). L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano (6).

17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (6), determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni (5).

__________

(1) Parole aggiunte dal DPR 16.4.2013, n. 68

(2) Comma così sostituito dal DPR 16.4.2013, n. 68

(3) Parole così sostituite dall'art. 188 del DPR 16.9.1996, n. 610

(4) Comma così sostituito dall'art. 188 del DPR 16.9.1996, n. 610

(5) Con DM 27.12.1994 sono stati determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 481 del Regolamento al precedente Codice.

(6) Parole così sostituite dal DPR 16.4.2013, n. 68

DPR 495/92 - Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) - Commissioni mediche locali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) - Commissioni mediche locali

1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. (579)

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. (586)

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. (580)

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. (586)

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo. (589)

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. (587)

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale. (587)

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente. (581)

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa. (582)

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (588)

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'art. 1, comma 4, del codice. (583)

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. (584)

17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni. (585)


(579) Comma modificato dall'art. 188, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(580) Comma modificato dall'art. 188, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(581) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(582) Comma sostituito dall'art. 188, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(583) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(584) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(585) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(586) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(587) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(588) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(589) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 25, commi 01 e 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

DPR 495/92 - Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;(590)

b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'art. 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;

c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione. (591)


(590) Lettera così sostituita dall'art. 189, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(591) Comma così sostituito dall'art. 189, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

M.I.T. - Circ. 04/12/2020 n. 35018 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 35018

Roma, 4 dicembre 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.

 

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano la disposizioni di cui:

- all'articolo 1, comma 4-quater, del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera a), del summenzionato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che qui rileva, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera b), del più volte citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che introdotto un comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Infine, si rammenta che in data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce di tali nuovi disposizioni, si ritiene opportuno ripubblicare la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

* * *

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino è prorogata fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, comma 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. circolare 22916 del 27 agosto 2020, come modificata dalla circolare prot. n. 22997 del 28 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

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