C.d.S. - Art. 115 - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Codice della strada

Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; [1]

c) anni diciotto per guidare:

[1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; [2]]

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. [3]

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. [4] [5]

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. [6]

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 [7]. [8]

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo [9]. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. [10]

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. [11]

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo [12]. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. [13]

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; [14] [15]

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. [16] [17]

[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. [18] [19] [20] ]

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 [21] ad euro 625 [22]. [23]

[4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 [24] ad euro 155 [25]. [26] [27] ]

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 se si tratta di animali [28].

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[2] Numero abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[3] Comma modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall'art. 5, comma 1, lett. a), b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[4] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

[5] Per il regolamento recante la disciplina del rilascio e della modalità di esercizio dell'autorizzazione al minore, di cui al presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 2011, n. 213.

[6] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[7] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 331.

[8] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[9] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si applica pertanto la sanzione da euro 157 ad euro 631.

[10] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[11] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[12] La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si applica pertanto la sanzione da euro 413 ad euro 1.656.

[13] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[14] Lettera così modificata dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[15] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[16] Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[17] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[18] Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

[19] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale abrogazione, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011, è stata anticipata al 10 febbraio 2012, dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[20] Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

[21] Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[22] Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[23] Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[24] A norma dell'art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

[25] A norma dell'art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

[26] Comma modificato dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

[27] Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[28] Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

C.d.S. - Art. 117 - Limitazioni nella guida AGGIORNATO al 05/08/2022

Codice della strada

Art. 117 - Limitazioni nella guida

1. (Abrogato)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Aggiornato al DL 16.6.2022, n. 68, convertito con modificazioni, legge 5.8.2022 n. 108

DPR 495/92 - Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) - Limitazioni nella guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) - Limitazioni nella guida

1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'art. 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. (540)

2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'art. 117 del codice . (541)

[3. Per le finalità di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocità massima si fa riferimento alla velocità calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati . (542) ]


(540) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. a), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

(541) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

(542) Comma soppresso dall'art. 11, comma 2, lett. c), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

Min. Interno - Circ. 16/06/2023 n. 300/STRAD/1/20144.U/2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e peri reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/STRAD/1/20144.U/2023

Roma, 16 giugno 2023

OGGETTO: Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada.

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 364/SNA/lb del 09 giugno 2023 di codesta Associazione con la quale è stato richiesto un chiarimento sull'operatività della limitazione imposta dal comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada.

L'articolo 117 del codice della strada, prevede due tipi di limitazioni: per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità [1] e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo [2].

Il tenore letterale della norma si riferisce esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori [3]

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che, nel caso prospettato, il titolare di patente di Guida di categoria BE [4] possa condune gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati all'articolo 117 comma 2 bis del codice della strada.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

___

[1] I titolari di patente di categoria A2, A, BI e B,per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da tipo, cilindrata o potenza del veicolo condotto.

[2] I titolari di patente di categoria B, per il primo anno dal rilascio della patente, non possono guidare autoveicoli diversi dalle autovetture, aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, oppure, per le autovetture a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW.

[3] Articolo 117 comma 2/bis del Codice della Strada.

[4] Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente di categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B, anche se il suo conseguimento è subordinato al possesso della patente di categoria B.

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