C.d.S. - Art. 116 - Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Codice della strada

Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore  [1] [2]

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.[3] Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE,[4] si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:[5]

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario,[6] indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;[7]

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. [8]

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,[9] ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze. [10]

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 [11] o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. [12] A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente [13] patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.561 [14]. [15]

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro 

[16]; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. [17] Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. [18]

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. [19]

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.602[20].

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 308 ad art. 315 e appendice I.

[2] Articolo modificato dall'art. 57, comma 1, lett. da a) a g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dagli artt. 3, commi da 1 a 8 e 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dagli artt. 6, comma 1, lett. da a) a i) e 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, dall'art. 2, comma 1, lett. da 0a) a b-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall'art. 22-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 3, comma 49, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 17, comma 1, lett. da a) a c), L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

[3] Per abilitazioni professionali, nell'ambito di applicazione dell'art. 116 del c.d.s., s'intendono: carta di qualificazione del conducente (CQC); certificato di abilitazione professionale (CAP) (commi 8, 9 e 10 dell'art. 116 c.d.s. ): per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e in servizio di piazza con autovetture con conducente, di tipo KA e KB; certificato di formazione professionale (CFP ADR) (comma 12 dell'art. 116 c.d.s. ) per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose, attualmente richiesto per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell'accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione; certificato di idoneità per filoveicoli (comma 12 dell'art. 116 c.d.s.): abilitazioni specifiche rilasciate dall'USTIF del MIT su proposta dell'azienda da cui dipende il conducente, a seguito anche di accertamento dell'idoneità fisica e psicoattitudinale per la guida di veicolo vincolato ad impianto fisso.

[4] Parole così sostituite dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[5] La patente AM, di nuova istituzione a livello UE, era stata anticipata dall'Italia con la previsione del CIGC.

[6] L'art. 21 del D.Lgs. 16.1.2013 n. 2, se pur riferito all'art. 22 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, prevede che le parole: "codice comunitario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale".

[7] Con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente all'abilitazione necessaria per la guida dei trenini turistici, il decreto prevede che il conducente sia in possesso della patente di categoria: B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

[8] Con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente all'abilitazione necessaria per la guida dei trenini turistici, il decreto prevede che il conducente sia in possesso della patente di categoria: B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

[9] L'art. 21 del D.Lgs. 16.1.2013 n. 2, se pur riferito all'art. 22 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, prevede che le parole: "codice comunitario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale".

[10] Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[11] Parole aggiunte dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[12] Parole così sostituite dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[13] Parole aggiunte dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[14] Importi esclusi dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[15] Per l'applicabilità del principio di responsabilità solidale, vedi circolare Ministero dell'interno 5.12.2000, prot. n. M/2413/17.

[16] A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 5.000 a euro 30.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

[17] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[18] Ai sensi degli artt. 1 e 5, lett. b), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, la pena dell'ammenda è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, ad eccezione dell'ipotesi di recidiva nel biennio.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[20] Importi esclusi dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DPR 495/92 - Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.) - Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.) - Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (521)

1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:

a) altezza 106 mm;

b) larghezza 222 mm.

Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare nel termine previsto dall'art. 232 del codice. (522)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso. (523)


(521) Rubrica così modificata dall'art. 172, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(522) Comma così modificato dall'art. 172, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(523) Comma aggiunto dall'art. 172, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno

1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2. (524)

2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. (525)

3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'art. 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C. (526)


(524) Comma così sostituito dall'art. 173, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(525) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(526) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.) - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.) - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP (527)

1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:

KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;

KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;

KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;(528)

KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE. (529)

3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.


(527) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(528) Punto così modificato dall'art. 174, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(529) Comma così modificato dall'art. 174, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 311 (Art. 116 Cod. Str.) - Requisiti per il rilascio del CAP

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 311 (Art. 116 Cod. Str.) - Requisiti per il rilascio del CAP (530) (531)

1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:

KA - patente di categoria A;

KB - patente di categoria B;

KC - patente di categoria C;

KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;

KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:

a) essere residenti in un comune della Repubblica;

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.

5. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.


(530) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(531) A norma dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD, di cui al presente articolo, è sostituito dalla carta di qualificazione del conducente.

DPR 495/92 - Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.) - Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.) - Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (532)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I al presente titolo.


(532) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

DPR 495/92 - Art. 312 Appendice I

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo IV - Appendice I

Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.

Titolo I

A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.

A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:

a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;

b) impianto di alimentazione;

c) impianto elettrico;

d) sistema di accensione;

e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).

A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.

A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.

A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.

A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.

A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.

A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.

A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

Titolo II

B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.

B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.

B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.

B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.

B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.

B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.

B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.

B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.

B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.

B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.

B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.

3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8.

4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti B.9., B.10. e B.11.

5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9., B.10. e B.11.

Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.

6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.

7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi ai punti da B.4. a B.9. e B.11. I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza. (715)

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(715) Comma modificato dall'art. 232, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.) - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.) - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello (533)

1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'art. 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.

2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'art. 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.

3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice.

4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice (534) , salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento.

5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A. (535)


(533) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(534) Per la proroga del presente termine al 31 dicembre 1997, vedi l'art. 2, comma 4, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.

(535) Comma così modificato dall'art. 175, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.) - Rilascio del CAP per conversione di documento estero

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.) - Rilascio del CAP per conversione di documento estero (536)

1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'art. 310.

2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.


(536) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

DPR 495/92 - Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.) - Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.) - Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose (537) (538)

1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con lalegge 19 febbraio 1992, n. 142. (539)


(537) Rubrica così modificata dall'art. 176, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(538) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(539) Comma così modificato dall'art. 176, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

M.I.T. - Circ. 04/12/2020 n. 35018 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 35018

Roma, 4 dicembre 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.

 

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano la disposizioni di cui:

- all'articolo 1, comma 4-quater, del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera a), del summenzionato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che qui rileva, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera b), del più volte citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che introdotto un comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Infine, si rammenta che in data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce di tali nuovi disposizioni, si ritiene opportuno ripubblicare la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

* * *

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino è prorogata fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, comma 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. circolare 22916 del 27 agosto 2020, come modificata dalla circolare prot. n. 22997 del 28 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

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