C.d.S. - Art. 107 - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

Codice della strada

107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche,[1] prodotti[2] in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità. [3] [4]

 


[1] Parole aggiunte dall'art. 49 del DLG 10.9.1993, n. 360.

[2] Parole così sostituite dall'art. 49 del DLG 10.9.1993, n. 360.

[3] Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 49, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

[4] Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277, che le ha unificate con quelle di tutti i veicoli a motore; trovano applicazione prescrizioni stabilite nel regolamento del CDS e quelle delle norme UE applicabili; per ciascun veicolo prodotto in serie e di tipo omologato il costruttore rilascia la dichiarazione di conformità. Il DTT ha riconosciuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici. Vedi, anche, il Decr. 21 aprile 2009.

DPR 495/92 - Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.

2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.

3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, concernono il controllo:

1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;

1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;

1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;

1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;

1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;

1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;

1.7. degli organi di traino se presenti;

1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;

1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:

2.1. della potenza del motore di trazione;

2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;

2.3. del serbatoio/i del combustibile;

2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;

2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;

2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;

2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;

2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;

2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;

2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;

2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;

2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;

2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;

2.14. dei dispositivi retrovisori;

2.15. del dispositivo di sterzo;

2.16. del dispositivo di rimorchio;

2.17. del dispositivo di retromarcia;

2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;

2.19. della presa di forza;

2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;

2.21. della massa rimorchiabile;

2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'art. 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.

4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. (507)

5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.


(507) Comma così modificato dall'art. 165, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'art. 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:

a) gli aratri;

b) le seminatrici;

c) gli erpici.

2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

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