C.d.S. - Art. 106 - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

Codice della strada

Art. 106 - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole [1] [2] [3]

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.[4]

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. da 269 a 289.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite (commi 5 e 7 dell'art. 106 c.d.s. ) si deve fare riferimento al vigente c.d.s. ed al D.M. 19.11.2004 di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE concernente l'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.

[4] Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 settembre 2004.

DPR 495/92 - Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.

2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

DPR 495/92 - Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.

DPR 495/92 - Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.

3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.

2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.

2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:

a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;

b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t (500) .

3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;

b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione.

Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.

4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:

a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;

c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;

d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile. (501)


(500) Lettera così modificata dall'art. 161, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(501) Comma così modificato dall'art. 161, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore.

6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.

8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.

9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, del codice.

10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'art. 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.

3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare nè al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'art. 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

DPR 495/92 - Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (502)

2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. (503)

3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità. (504)

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.


(502) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(503) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(504) Comma così sostituito dall'art. 162, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (505)


(505) A norma dell'art. 163, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "virgola" tra le parole "semoventi" e "di cui" è soppresso.

DPR 495/92 - Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.

2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (506)

3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.

4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm2 .


(506) Comma così modificato dall'art. 164, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

DPR 495/92 - Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;

E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;

E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;

E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

DPR 495/92 - Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.

DPR 495/92 - Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.

2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.

DPR 495/92 - Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

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