C.d.S. - Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(In vigore dal 01/01/2020)

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (1)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00.

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(1) Comma modificato con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente testo era:

"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri."

DPR 495/92 - Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente (495) . Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;

b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;

c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.


(495) Per l'individuazione del modello di registro, vedi il D.M. 16 ottobre 1995.

Esportazione veicoli all'estero: deve essere prima presentata la richiesta di cancellazione

Il d.lgs. n. 98/2017, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.

Sono pertanto venute meno le previgenti disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro sessanta giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell'avvenuta reimmatricolazione all'estero o comunque della loro effettiva esportazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 2173 del 22 gennaio 2020, detta le nuove disposizioni in ordine alla cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all'estero.

 

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