Min. Interno - Circ. 02/01/2020 n. 15/2019 - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Attività di bonifica propedeutiche al subentro. Anomalie riscontrate sul luogo di nascita

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per i servizi demografici

2 gennaio 2020

Prot. n. 15/2019

Oggetto: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Attività di bonifica propedeutiche al subentro. Anomalie riscontrate sul luogo di nascita.

 

Sono pervenute a questa Direzione Centrate alcune richieste di chiarimento in merito alle istruzioni operative da impartire ai comuni che, in fase di pre-subentro in ANPR, hanno riscontrato negli atti di stato civile incongruenze relative alla denominazione del luogo in cui si è verificato l'evento (nascita, morte, matrimonio, unione civile, cittadinanza) che ha comportato la formazione del relativo atto.

Le problematiche segnalate riguardano, in particolare, la discordanza tra il dato relativo al comune di nascita registrato negli atti e la denominazione assunta dallo stesso comune, all epoca dell'evento, nella tabella dei comuni storici di ANPR (pubblicata sul portale all'indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/), che recepisce le variazioni territoriali e amministrative dei comuni elaborate dall'ISTAT (www.istat.it).

A tal riguardo, si segnala preliminarmente che il sistema ANPR effettua alcuni controlli di tipo formale sui dati anagrafici inviati in fase di pre-subentro (art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 194/2014), verificando anche se i Comuni indicati come luogo di un evento di stato civile risultino effettivamente istituiti in tale periodo, e segnala anomalie in caso di incongruenze.

Pertanto al fine di evitare la modifica di posizioni anagrafiche considerate valide dal sistema ANPR, si evidenzia che l'attività di bonifica dei dati non deve essere effettuata autonomamente dal Comune, ma solo tenendo conto delle anomalie segnalate da ANPR. In linea generale, al Comune sono segnalate come anomale le posizioni anagrafiche che presentano un codice fiscale non validato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni dovranno essere puntualmente verificate.

Qualora il Comune riscontri la correttezza dei propri dati, previa verifica dei relativi atti di stato civile, dovrà effettuare la rettifica dei dati risultanti all'Agenzia delle Entrate, utilizzando la specifica funzione disponibile nella Web Application di ANPR;

Viceversa, nel caso in cui accerti la presenza di errori nei propri dati, eseguirà la modifica dei dati anagrafici del cittadino.

In entrambi i casi eventuali operazioni di aggiornamento relative al luogo di nascita sono da effettuarsi solo successivamente al subentro e previa comunicazione al cittadino poiché potrebbero comportare la modifica del codice fiscale.

Ciò premesso si segnala, che qualora i comuni già transitati in ANPR abbiano autonomamente modificato il luogo di nascita di alcuni cittadini senza effettuare le predette verifiche, a seguito della richiesta dell'interessato potranno ripristinare il dato precedente ove risulti che tate dato sia lo stesso riportato negli atti di stato civile e nel codice fiscale, inviando ad ANPR una variazione anagrafica che riproponga l'originaria denominazione del Comune.

Nel rinviare per maggiori dettagli alle istruzioni operative contenute nei documento tecnico "ATTIVITÀ DI BONIFICA PROPEDEUTICHE AL SUBENTRO IN ANPR" pubblicato sul portale sopracitato, si fa presente che eventuali problematiche possono essere segnalate al servizio di assistenza ANPR che risponde al numero verde 800863116, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con esclusione delle festività nazionali).

Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare al fine di garantire il recepimento delle indicazioni da seguire per evitare il ripetersi di analoghe problematiche e porre rimedio ai disagi già segnalati da alcuni cittadini.

Il Direttore centrale
Polichetti

Min. Interno - Circ. 20/05/2020 - Accesso ai dati registrati in ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente)

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale per i servizi Demografici

Roma, 20 maggio 2020

OGGETTO: Accesso ai dati registrati in ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente).

 

Sono pervenuti al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i servizi Demografici ed al Servizio di Assistenza ANPR alcuni quesiti con i quali si chiede se i Comuni subentrati possono sottoscrivere una convenzione per consentire l'accesso ai dati registrati in ANPR a:

  • Pubbliche Amministrazioni
  • Gestori di servizio pubblico
  • Personale comunale non appartenente ai Servizi Demografici (Polizia Municipale, settore Tributi, Servizi Sociali e Scolastici, Notifiche, ecc.).

A tal riguardo si precisa che il Sindaco è titolare esclusivamente del trattamento dei dati di propria competenza registrati in ANPR (art. 3, comma 3 del DPCM n. 194/2014) e non può consentire agli operatori comunali che non svolgono funzioni anagrafiche o a terzi convenzionati, l'accesso ai dati registrati nella base dati nazionale da parte di altri comuni.

L'art. 5, comma 4 del DPCM n. 194/2014 prevede infatti che "Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio"

I Comuni che hanno necessità di accedere a dati dell'ANPR per servizi diversi dall'Anagrafe e, in genere, le Pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di pubblici servizi devono sottoscrivere uno specifico Accordo con il Ministero dell'interno, titolare del trattamento dei dati registrati nella base dati (art. 3, comma 2 DPCM n. 194/2014).

La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso alla base dati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM n. 194/2014, compete alla Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'interno. In attesa del completamento del subentro di tutti i comuni, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, è stata avviata la realizzazione di uno specifico progetto, finalizzato a procedimentalizzare e semplificare le modalità di accesso all'ANPR da parte delle PA in relazione alle previsioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 82/2005, secondo le regole di sicurezza di cui al DPCM n. 194/2014.

È previsto che l'accesso ai servizi ANPR sia reso disponibile, previa sottoscrizione di Accordo di fruizione, il cui schema è tuttora in attesa di parere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La necessità dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni sopra richiamate, è finalizzata a garantire la sicurezza e la legittimità del trattamento dei dati personali registrati in ANPR. Sul portale ANPR (www.anpr.interno.it) sarà pubblicato ogni utile aggiornamento al riguardo.

 

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