Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada e tabella dei nuovi importi

Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze e dei Trasporti, ha emesso il decreto di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

Il provvedimento ha aggiornato le sanzioni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%.

Dall'aggiornamento sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) art. 7, comma 15-bis;
b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
c) art. 132, comma 5;
d) art. 213, commi 5 e 8;
e) art. 214, commi 1 e 8.

Min. Giustizia - D.M. 27/12/2018 

 

C.d.S. - Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22 [2] [3]. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore [4] e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[5]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,[6] di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.[7] Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [8].[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; 30.12.2004, n. 311; legge 15.7.2009 n. 94.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[3] Importi originari di lire trentamila e lire diciottomilioni convertiti in euro per effetto del decreto legislativo 24.6.1998 n. 213.

[4] Parole così sostituite dall'art. 101 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[6] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[7] Gli originari importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati via via incrementati delle percentuali indicate a fianco a ciascuno dei decreti interministeriali emanati a cadenza biennale : DI 4.1.1995 + 8%; DI 20.12.1996 + 17,5%; DI 22.12.1998 + 21.2%; DI 29.12.2000 + 4,8%; DI 24.12.2002 + 5%; DI 22.12.2004 + 4,1%; DI 29.12.2006 + 3,6%; DI 17.12.2008 + 5%; DI 22.12.2010 + 2,4%; DI 19.12.2012 + 5,4%; DI 16.12.2014 + 0,8%.

[8] Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 ha chiarito che l'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s. .

[9] Comma inserito dalla legge 30.12.2004, n. 311, finanziaria 2005, articolo unico, comma 529.

Min. Giustizia - D.M. 27/12/2018 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada

Min. Giustizia - D.M. 27 dicembre 2018
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
(18A08460) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016, con il quale è stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;
Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi 7-bis e 7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 2,2%;
Decreta:

Art. 1 
Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.

Art. 2
Sanzioni escluse dall'aggiornamento

1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
a) art. 7, comma 15-bis;
b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
c) art. 132, comma 5;
d) art. 213, commi 5 e 8;
e) art. 214, commi 1 e 8.

Art. 3
Efficacia

1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2018

Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2296

 

 

Min. Interno - Circ. 31/12/2022 n. 300/STRAD/1/0000043293.U/2022 - Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative del codice della strada

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/0000043293.U/2022

Roma, 31 dicembre 2022

OGGETTO: Legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative del codice della strada.

 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge in oggetto indicata [1]. In particolare, si evidenzia che l'art. 1, comma 497, prevede la sospensione dell'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada per il biennio 2023-2024. Pertanto, gli attuali importi delle sanzioni richiamate resteranno invariati sino al 31 dicembre 2024.

* * * * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

_____

[1]

in vigore dal 1° gennaio 2023.

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